Il 26 febbraio il tribunale amministrativo di Colonia ha stabilito che il servizio di sicurezza interno Bfv (Ufficio federale per la protezione della costituzione) non può, allo stato attuale, classificare il partito Alternative für Deutschland (Afd) come “estremista di destra”, nonostante i “forti sospetti”.
Prima forza d’opposizione al governo di coalizione guidato dal cancelliere Friedrich Merz, l’Afd “non è attualmente caratterizzato nel suo insieme da una tendenza generalizzata di ostilità nei confronti della costituzione”, ha affermato il tribunale, sconfessando il Bfv, che nel maggio 2025 aveva classificato il partito come “estremista”.
La classificazione avrebbe permesso al Bfv di rafforzare la sorveglianza del partito, anche intercettando, se necessario, le comunicazioni private dei suoi leader.
Il Bfv aveva però sospeso la classificazione in attesa di una decisione della giustizia tedesca.
Il tribunale di Colonia ha ammesso che “c’è il forte sospetto che il partito possa sviluppare tendenze anticostituzionali”, sottolineando però che “allo stato attuale non è possibile sostenere che questo orientamento sia maggioritario”.
Alice Weidel, co-leader dell’Afd, ha salutato sul social network X “una grande vittoria per il partito, per la democrazia e per lo stato di diritto”.
“Questa sentenza servirà anche a frenare i fanatici di un divieto”, ha aggiunto, riferendosi ai politici che vorrebbero mettere il partito fuori legge.
Riguardo all’opportunità di una procedura di divieto le opinioni divergono nel mondo politico tedesco, in un momento in cui l’Afd, arrivato secondo nelle elezioni legislative del febbraio 2025, sta continuando la sua crescita.
Dal punto di vista giuridico, un divieto potrebbe non essere convalidato dalla corte costituzionale, mentre, da quello politico, potrebbe aumentare ulteriormente i consensi del partito, che si presenterebbe come vittima.
Gli esponenti più radicali dell’Afd sono spesso accusati di legami con gruppi neonazisti e di revisionismo storico riguardo ai crimini del Terzo Reich.