Sono i giudici a dover valutare caso per caso se un paese può essere considerato sicuro, sulla base di una lista stilata dai governi. Lo ha stabilito la corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza sul protocollo tra Italia e Albania e la definizione di “paese d’origine sicuro”.

Il parere della corte era stato sollecitato dai ricorsi presentati da diversi tribunali italiani nei mesi scorsi, in seguito all’apertura dei centri di detenzione in Albania per i richiedenti asilo provenienti da paesi considerati sicuri, in base a una lista fatta dal governo italiano. I richiedenti asilo di questi paesi sono sottoposti a una procedura di asilo di frontiera, più rapida di quella ordinaria e sono sottoposti alla privazione della libertà personale in centri specifici in Italia e in Albania.

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“Il cittadino di un paese terzo può vedere respinta la sua domanda di protezione internazionale in esito a una procedura accelerata di frontiera qualora il suo paese di origine sia stato designato come ‘sicuro’ ad opera di uno stato membro. La corte precisa che tale designazione può essere effettuata mediante un atto legislativo, a condizione che quest’ultimo possa essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo vertente sul rispetto dei criteri sostanziali stabilite dal diritto dell’Unione”, è scritto nella sentenza.

Uno stato membro non può, tuttavia, includere un paese nell’elenco dei paesi di origine sicuri quando questo non offre una protezione sufficiente a tutta la sua popolazione. Lo scrive la corte di giustizia dell’Unione europea affidando ai giudici e non ai governi la decisione caso per caso sui paese di origine del richiedente.