Il 30 marzo l’Unione per le libertà civili in Europa (Liberties) ha pubblicato il suo rapporto annuale sullo stato di diritto e ha lanciato un allarme per cinque stati dell’Unione europea, uno dei quali è l’Italia. Basandosi sulle prove raccolte da una rete di quaranta organizzazioni per i diritti umani in 22 paesi dell’Unione, il rapporto di oltre ottocento pagine mette in luce una grave e deliberata erosione dello stato di diritto in cinque paesi – Bulgaria, Croazia, Italia, Slovacchia e Ungheria– e dimostra che anche le democrazie storicamente solide (come Belgio, Danimarca, Francia, Germania e Svezia) registrano una regressione.
Secondo lo studio, ci sono stati dei passi indietro in tutti i campi: dalla giustizia, alla lotta alla corruzione, passando per la libertà di stampa e i meccanismi di controllo e di bilanciamento del potere. In particolare in Italia è stata criticata l’approvazione degli ultimi due decreti sicurezza, che criminalizzano il dissenso e le proteste, mentre rafforzano i poteri della polizia.
“L’Italia è stata inserita tra i paesi ‘demolitori’ dello stato di diritto, perché il governo sta indebolendo sistematicamente e in modo intenzionale le garanzie costituzionali”, spiega Valentina Muglia della Coalizione italiana libertà e diritti (Cild), che ha scritto la parte italiana del rapporto. “I punti critici riguardano l’attacco alla magistratura, in particolare sul tema della migrazione, ma non solo. Ci sono anche l’approvazione dei decreti sicurezza e la compressione della libertà di protesta. Poi va sottolineato che le norme con cui si riducono i diritti sono state introdotte attraverso dei decreti legge, aggirando di fatto il dibattito politico e parlamentare”.
Una misura si è attirata molte critiche: il fermo preventivo introdotto nel decreto di febbraio 2026, che secondo alcuni analisti è in contrasto con la costituzione. La norma è già stata applicata il 29 marzo a Roma, quando sono state fermate 91 persone, ritenute “pericolose” e “sospette”, perché volevano partecipare a un raduno per commemorare Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano, i due anarchici morti in seguito all’esplosione di un ordigno in un casale nel parco degli Acquedotti, nella zona dell’Appio Claudio.
È la prima volta che si applica il fermo preventivo. Il decreto sicurezza introduce nel cosiddetto decreto Moro un nuovo articolo che prevede la possibilità per le forze di polizia di trattenere temporaneamente (fino a dodici ore) persone ritenute potenzialmente pericolose per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche. Questo tipo di misura chiamata “preventiva” si aggiunge a un altro tipo di fermo che già esisteva e che si chiamava “fermo a fini identificativi”.
“Il cosiddetto fermo preventivo consiste nella possibilità per le forze di sicurezza di trattenere fino a dodici ore chiunque possa mettere in pericolo il pacifico svolgimento di una manifestazione”, spiega Muglia di Cild. La pericolosità è stabilità in base alle circostanze e a elementi di fatto, come il possesso di determinati oggetti o precedenti segnalazioni per comportamenti violenti in occasione di manifestazioni pubbliche.
“Si tratta di una misura particolarmente rilevante, anche perché non richiede, per la sua legittimità, una convalida preventiva dell’autorità giudiziaria. Quest’ultima interviene solo successivamente, eventualmente per disporre il rilascio della persona trattenuta”, continua Muglia.
Spinti a rinunciare
La norma assegna alle forze dell’ordine il potere di privare della libertà persone che vogliono partecipare a manifestazioni, riunioni, assemblee o altri eventi pubblici, tutti tutelati dal diritto di riunione garantito dall’articolo 17 della costituzione.
Il fermo preventivo non è subordinato ad alcuna autorizzazione né a una successiva convalida del giudice. Questo aspetto è stato il più criticato, perché sembra autorizzare un’assoluta discrezionalità delle forze dell’ordine. Altri aspetti contestati sono la finalità e la durata del trattenimento.
“Una misura di questo tipo può produrre un effetto dissuasivo – il cosiddetto chilling effect – sulla partecipazione alle manifestazioni pubbliche. Il rischio è che la piazza sia percepita come uno spazio meno sicuro, in cui la libertà personale dipende in larga misura dalla valutazione discrezionale delle autorità”, avverte Muglia. Se una persona può essere trattenuta non per quello che ha fatto ma per quello che potrebbe fare, si stravolge il modello tipico del diritto penale garantista, che valuta ed eventualmente sanziona solo i fatti già commessi.
La possibilità di trattenere una persona per un tempo che può durare fino a dodici ore rappresenta un elemento significativo: anche se poi viene rilasciata, l’effetto pratico può essere quello di impedirle di partecipare a una manifestazione.
Un altro elemento critico è la formulazione della norma, che appare ampia e poco determinata, lasciando grandi margini interpretativi.
Il decreto interviene inoltre ampliando i poteri di perquisizione.
“L’ordinamento già prevedeva, in situazioni di necessità e urgenza, la possibilità per le forze di polizia di procedere a perquisizioni immediate per accertare il possesso di armi, esplosivi o strumenti di effrazione”, dice Muglia. “Con il decreto sicurezza, questo potere è esteso esplicitamente anche alle manifestazioni pubbliche e a tutte le situazioni dove c’è un grande afflusso di persone, ampliando sia i luoghi in cui può essere esercitato sia l’oggetto della perquisizione, che include anche strumenti atti a offendere, una categoria più ampia”.
“Nel complesso”, continua Muglia, “secondo questa interpretazione si assiste a uno spostamento dal diritto penale del fatto al diritto penale del sospetto. La libertà personale, tutelata dall’articolo 13 della costituzione, verrebbe limitata non in relazione a un illecito già commesso, ma sulla base di una valutazione preventiva di pericolosità. Ma questa pericolosità viene stabilita con criteri considerati ampi ed elastici, che rischiano di essere applicati in modo arbitrario”.
Secondo l’avvocata e ricercatrice dell’università ca’ Foscari di Venezia, Federica Borlizzi, è evidente che con l’ultimo decreto “c’è stato un salto di qualità” rispetto a quello del 2025. Nel decreto precedente si poteva parlare di “un diritto penale ‘sartoriale’”, costruito cioè su misura per criminalizzare determinate lotte dei movimenti sociali, “ma anche, per esempio, forme di resistenza messe in atto dai detenuti. Si pensi al reato di rivolta all’interno delle carceri e dei Cpr”.
Con il nuovo decreto, invece, “si passa a un tentativo di neutralizzazione preventiva” del dissenso. “Il motivo di questo cambio di approccio è stato esplicitato chiaramente dal ministro dell’interno Matteo Piantedosi, anche in relazione alla riforma della giustizia in generale. È stato lo stesso ministro a sottolineare una certa inefficacia del sistema penale: l’introduzione di nuovi reati si scontra inevitabilmente con la loro applicazione giudiziaria. Per questo, si è scelto di puntare sulle misure di polizia, che si possono applicare più facilmente. Questo orientamento emerge anche da altri elementi della norma, che confermano uno spostamento dell’intervento pubblico dalla repressione dei reati a forme di controllo preventivo”, spiega Borlizzi.
Come funziona negli altri paesi
Secondo il rapporto di Liberties, la situazione dello stato di diritto è particolarmente critica in Slovacchia e in Bulgaria. Mentre l’Ungheria “rimane una categoria a sé, continuando ad approvare leggi sempre più conservatrici”. Le cose potrebbero cambiare se alle elezioni politiche del 12 aprile il primo ministro Viktor Orbán, da 16 anni al potere, uscisse di scena, come fanno pensare per la prima volta alcune previsioni.
Belgio, Danimarca, Francia, Germania e Svezia sono “in declino”. Si tratta cioè di paesi in cui lo stato di diritto si sta erodendo, ma senza che ci sia una strategia politica complessiva. Repubblica Ceca, Estonia, Grecia, Irlanda, Lituania, Paesi Bassi, Romania e Spagna sono classificati come “paesi stagnanti”, ovvero luoghi in cui la situazione non migliora e non peggiora.
Una misura come il fermo preventivo esiste solo in un paio di altri paesi europei, il Regno Unito e la Danimarca. La norma del Regno Unito è recente, risale al 2022 e serve a limitare le proteste. È una norma che amplia i poteri della polizia britannica, consentendo arresti preventivi per evitare disordini. “Anche in questo caso parliamo quindi di un intervento preventivo, da compiere prima che qualunque fatto sia concretamente e oggettivamente commesso”, spiega Valentina Muglia.
In Danimarca fino al 2009 il fermo preventivo poteva durare al massimo sei ore, mentre oggi può arrivare a dodici, come quello italiano, senza autorizzazione giudiziaria. Una misura simile esiste anche in Svezia e può durare fino a ventiquattr’ore.
“È una misura che preoccupa moltissimo, perché il sistema italiano è un sistema garantista e invece questi interventi sembrano in contrasto con i valori della carta costituzionale”, conclude la ricercatrice di Cild.
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